STATUTO

dell’Associazione di Promozione Sociale

“Voglia di Leggere-Ines Martorano -APS”

E’ costituita L’Associazione di Promozione Sociale denominata “ Voglia di Leggere – Ines Martorano APS ” di seguito “Associazione” a norma e secondo i principi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e delle successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme del Codice Civile.

L’Associazione, con ininterrotta attività dal 10 aprile 2008, data in cui si è costituita con atto scritto ai sensi del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34, è stata successivamente iscritta al Registro Provinciale delle Associazione di Promozione sociale con Determinazione n. 30/73 del 10/08/2009.

L’Associazione di Promozione Sociale denominata: “Voglia di Leggere- Ines Martorano APS”, ha sede legale presso il Centro Provinciale di Documentazione per l’Integrazione, via Stirone 4, 43125 Parma.

L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art 1.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.1 – Scopo e oggetto sociale

L’Associazione si prefigge lo scopo di favorire la ricerca e la promozione culturale, etica e spirituale della popolazione, attraverso iniziative di conoscenza e discussione di testi letterari.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale qui indicate con il richiamo all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 , ed in particolare lettera i), e successive modificazioni ed integrazioni :

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato sociale.

Le finalità perseguite, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, attraverso tali attività, sono:

  1. Promuovere la lettura e la discussione di opere di narrativa italiana, europea e mondiale. La lettura viene intesa come strumento per conoscere una molteplicità di esperienze, portatrici di verità differenti, con cui ognuno si può confrontare e discutere, insieme agli altri, in un dialogo libero e critico;
  2. Imparare a leggere sapendo cogliere il senso della costruzione del testo e delle tecniche narrative, il valore delle singole parole, secondo i canoni di una aggiornata metodologia;
  3. Orientare nella scelta del libro, in un periodo in cui tante novità inondano le librerie, i più svariati esercizi commerciali ei vari mezzi di comunicazione informatica.
  4. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone le seguenti attività:
  5. Incontri mensili tra i soci e gli interessati per discutere il libro precedentemente
  6. proposto e letto;
  7. Conferenze e dibattiti con la presenza degli autori e/o esperti;
  8. Corsi di formazione sul linguaggio, sulle tecniche narrative, sul percorso dell’autore;
  9. Iniziative in alcuni luoghi mirati (Sedi Istituzionali, Circoli Culturali etc); in particolare si intende promuovere una collaborazione privilegiata con le scuole, favorendo la divulgazione di scritti giovanili, anche mediante l’istituzione di premi  letterari o borse di studio;
  10. Collegamenti con Istituzioni, Enti pubblici e/o privati (Biblioteche, Librerie, Case editrici e giornali), anche affiancando iniziative condivise;
  11. Collegamenti con altre associazioni aventi finalità analoghe con l’intento di realizzare opportune sinergie;
  12. Visite nei luoghi descritti nei libri letti o negli ambienti naturali propri dell’autore; h) Ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e sempre nel rispetto
  13. della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

  1. contributi dei soci, il cui importo verrà fissato annualmente, unitamente ad eventuali contributi straordinari, dal Consiglio Direttivo, e di privati non aderenti;
  2. contributi di Enti pubblici e di Organismi Internazionali;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative culturali promozionali;
  5. beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
  6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Copia del bilancio preventivo e consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 3 – I soci

L’Associazione è aperta senza alcun tipo di discriminazione a tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi prima indicati, ne condividano lo scopo e le finalità. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, su cui si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Una mancata reiezione, che dovrà comunque essere motivata, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, comporterà automaticamente l’accettazione della domanda stessa.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso e alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per recesso;
  3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
  4. per esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il recesso, da parte dei soci, andrà comunicato in forma scritta entro il 30 settembre e sarà efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla sua prima riunione utile.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio che recede o viene escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Doveri e Diritti dei soci

I soci sono obbligati a:

  1. osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  2. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  3. versare la quota associativa.

I soci hanno diritto a:

  1. partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. accedere alle cariche associative;
  4. prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione, con possibilità di ottenere copia. Allo scopo sarà sufficiente fare richiesta al Presidente dell’Associazione.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Nella Assemblea hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, fin dal momento della iscrizione nel libro dei soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria , su convocazione del Presidente , almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio
  5. escluso;
  6. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  10. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria , in prima convocazione, è valida con la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante posta elettronica e, in caso di mancato utilizzo di questa da parte di qualche socio, mediante posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione, con indicazione del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea dei soci e fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili . Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

  1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. predispone bilancio preventivo e consuntivo;
  4. stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  5. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  6. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  7. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche per e-mail da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un quinto dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà convocare.

Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.